Da Ferragosto, sei donne sono state uccise da ex mariti e compagni, otto nel mese di agosto. Per Elisa Ercoli, presidente della Rete Nazionale Differenza Donna: “Dalla premier Meloni c’è il silenzio assoluto, in Italia non c’è prevenzione”.
Di Marta Foresi
Carmela Bifano, Joanna Rouissi, Michela Rubiu, Ornella Forastefano, Tania Terrin, Maria D’Alessandro. Sono le sei donne che, da Ferragosto a oggi, sono state uccise da compagni, mariti o ex fidanzati. Il dato sale ad otto se si considerano gli altri casi avvenuti nel mese di agosto. Il monitoraggio di Non una di meno aveva registrato 40 femminicidi dall’inizio dell’anno fino all’8 agosto, ma nel giro di pochi giorni se ne sono aggiunti altri sei. Sebbene alcuni procedimenti siano ancora nella fase delle indagini e in almeno un caso, quello di Carmela Bifano, l’ipotesi del delitto di genere debba ancora essere accertata, la sequenza di casi di femminicidio emersa nelle ultime settimane è reale e documentata, e merita di essere letta insieme ai dati strutturali sulla violenza contro le donne.
Secondo i dati del Viminale il fenomeno diminuisce, ma resta drammatico: nel confronto con il primo semestre 2025, il numero complessivo delle vittime femminili di omicidio e femminicidio è sceso da 54 a 34, con una diminuzione del 37%. Ma l’impennata degli ultimi giorni preoccupa la Rete Nazionale Differenza Donna. La presidente Elisa Ercoli ha dichiarato: “Le donne muoiono nella noncuranza istituzionale. Dalla premier Meloni c’è il silenzio assoluto, in Italia non c’è prevenzione”.
La nuova legge: il femminicidio nel codice penale
La legge 2 dicembre 2025, n. 181, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre ed entrata in vigore il 17 dicembre, ha introdotto nel codice penale l’articolo 577-bis. La nuova norma configura come femminicidio l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, oppure attraverso controllo, possesso o dominio esercitati nei suoi confronti in quanto donna. La fattispecie comprende anche l’uccisione legata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o finalizzata a limitarne le libertà individuali. La pena prevista è l’ergastolo; fuori dalle ipotesi specificamente previste dal nuovo articolo resta applicabile l’omicidio volontario disciplinato dall’articolo 575. La novità non è soltanto simbolica. La legge obbliga il sistema giudiziario a individuare, nei casi concreti, la motivazione di genere dell’omicidio. Non ogni donna uccisa è automaticamente vittima di femminicidio dunque: occorre accertare che l’omicidio rientri nelle condizioni previste dalla norma.


